Guidare in stato di ebbrezza è vietato praticamente in ogni Paese, anche se i valori dell'alcolemia sono differenti da stato a stato. E questo perchè gli effetti negativi dell'alcol su percezioni, attenzione e capacità sono noti.
La guida in stato di ebrezza alcolica è sanzionata dal nostro ordinamento dagli articoli 186 e 186 bis del Codice della strada i quali graduano la sanzione per in riferimento alla quantità di alcol presente nel sangue al momento del controllo.
Per il nostro ordinamento il limite di concentrazione, oltre il quale la guida è considerata in stato di ebrezza è pari a 0,5 g/l; è questo il limite della maggior parte dei paesi europei, in alcune aree geografiche il limite è zero.
L'articolo 186 CDS punisce
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 543 a € 2.170)), qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e' raddoppiata. La patente di guida e' sempre revocata, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.
Come si può verificare per il caso meno “grave” la sanzione è limitata al pagamento di una “multa”, diversamente, negli altri casi è previsto un procedimento penale di competenza del Tribunale.
In tutti i casi è prevista la sospensione della patente di guida e nel caso più grave “lett. C” la sanzione si estende al veicolo.
Particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui il conducente in stato di ebrezza alcolica sia responsabile o corresponsabile di incidente stradale (NOTA: la fuoriuscita solitaria dalla sede stradale è considerata incidente stradale con responsabilità) infatti in tale ipotesi la sanzione è raddoppiata e nelle ipotesi più gravi è prevista la revoca della patente di guida.
Tutte le ipotesi sanzionatorie sono aggravate in caso di violazione in orario notturno (22.00-7.00)
Il nostro ordinamento prevede inoltre (art. 186 bis CDS) la cd. “tolleranza zero” per talune tipologie di conducenti riconducibili
• ai conducenti di eta' inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B
• ai conducenti “professionali” (cioè coloro i quali siano alla guida di mezzi pesanti per il trasporto di cose e persone)
per loro l'impianto sanzionatorio prevede la sanzione amministrativa a anche valori di concentrazione di alcol nel sangue superiori a 0,0 g/l e l'aggravamento delle sanzioni previste negli altri casi.
Come riportato le sanzioni previste per la guida in stato di ebrezza alcolica sono severe e le strumentazioni utilizzate dalle forze di polizia per gli accertamenti sono sempre più diffuse e sofisticate.
Spesso ci si chiede quali siano le conseguenze in termini “numerici” dell'assunzione di bevande alcoliche, la domanda che ci si pone costantemente è: “quanti bicchieri posso bere per non essere in stato di ebrezza alla guida?”
E' questo un quesito al quale non è facile dare risposta, l'effetto dell'alcol sul fisico è molto soggettivo e dipende dalla costituzione dell'assuntore, da suo peso e da altre circostanze come ad esempio il sesso, l'assunzione di medicinali o alimenti; alcuni dei fattori che influenzano la concentrazione dell'alcol nel sangue non è perfettamente note alla comunità scientifica.
In line di massima si possono dare alcune indicazioni, le quali non devono essere considerate esaustive ma che certamente posso costituire un valido aiuto.
Una prima valutazione può essere fatta analizzando la sintomatologia del soggetto assuntore secondo la seguente tabella
Alcolemia (g/l)* Effetti (indicativi)**
0,2 Socievolezza, espansività, rossore in volto
0,5 Diminuzione dei freni inibitori
0,8-1,2 Azione depressiva sui centri motori, perdita dell'autocontrollo e disturbi dell'equilibrio
1,2-2,0 Vera e propria ubriachezza, andatura barcollante
2,0-4,0 Perdita del tono muscolare, indifferenza all'ambiente circostante, assenza di reazione agli stimoli, immobilità, mutacismo
> 4,0 Incoscienza e coma, depressione respiratoria e cardiovascolare, morte
(*) L'alcolemia indica i livelli di alcol nel sangue e dipende in prima istanza dalla qualità e dalla quantità degli alcolici assunti
(**) Indicativi, poiché, a parità di alcolemia, gli effetti dell'alcol dipendono dalla tolleranza individuale alla sostanza; negli alcolisti, ad esempio, la gravità dell'intossicazione è minore, mentre gli adolescenti e le donne possono andare in coma etilico già superando i 2,5 grammi per litro; nei bambini alcolemie superiori ai 2 grammi / litro possono risultare fatali.
Il Ministero della salute ha inoltre elaborato una tabella di stima sulla quantità di sostanza alcolica assumibile in relazione alla concentrazione di alcol nel sangue consultabile al seguente link https://www.salute.gov.it/imgs/C_17 _newsAree_463 _listaFile_itemName_3_file.pdf
La tabella ministeriale è alquanto articolata, possiamo riassumere a titolo di esempio le seguenti casistiche
• uomo di 75 kg a stomaco vuoto: 1 birra e 1 calice di vino;
• uomo di 75 kg a stomaco pieno: massimo 2 birre e circa 2 calici di vino
• donna di 60 kg a stomaco vuoto: 1 birra e mezzo calice di vino;
• donna di 60 kg a stomaco pieno: 2 birre e 1 calice di vino.
Come si può verificare dalla tabella riportata non è così difficile oltrepassare i limiti consentiti, anche in occasione di semplici ritrovi conviviali in famiglia o fra amici.
Quindi, concludendo, se appare quanto mai attuale il frammento citato in premessa “la guida in stato di ebrezza è un reato grave. Se bevi scegli di non guidare”, non possiamo non rilevare come si possa, anche inconsciamente, superare i limiti consentiti.
Gli accertamenti delle forze di polizia, sui quali a presto pubblicheremo un focus, non sempre sono esenti da criticità e una buona gestione processuale della vicenda consente di “limitare i danni”, di accedere ai percorsi alternativi al fine di preservare la fedina penale e di evitare la confisca del veicolo.
Lo Studio Legale Casale & Partners è altamente specializzato nella tutela relativa a questa tipologia di violazioni garantendo sempre la miglior strategia difensiva nel caso di sfortunate vicissitudini.
Studio legale Casale & Partners
articolo completo sulle conseguenze della guida dopo avere bevuto. Purtroppo sono incappato nella sventura, se lo avessi letto prima avrei evitato di bere prima di guidare.
articolo completo sulle conseguenze della guida dopo avere bevuto. Purtroppo sono incappato nella sventura, se lo avessi letto prima avrei evitato di bere prima di guidare.
Lo studio Gianni Casale e’ a disposizione per ogni chiarimento. La ringraziamo per aver lasciato il Suo gradito commento.