Come abbiamo visto nella parte dedicata all’aspetto sanzionatorio a cui si rimanda (Guida in stato di ebrezza: le sanzioni) , guidare in stato di ebbrezza è vietato praticamente in ogni Paese, anche se i valori dell'alcolemia sono differenti da stato a stato, le sanzioni previste dal nostro ordinamento possono, nei casi di maggiore assunzione essere alquanto severe e costringere il malcapitato ad un percoso giudiziario anche piuttosto invasivo.
La strumentazione utilizzata per il controlo dell’alcolemia nel sangue è l’Etilometro, i cui modelli sono molteplici, ma più o meno tutti simili a quello dell’illustrazione, questi sono funzionali alla misurazione dell’etanolo contenuto nel sangue.
Ma quando è possibile essere sottoposti a controllo? Le forze di polizia possono sottoporre indiscriminatamente i conducenti al controllo con etilometro?
Preliminarmente occorre osservare come la normativa testualmente affermi che è “vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche“, la norma è quindi rivolta a chi si ponga alla guida di un veicolo. Si noti : anche la bicicletta ed il monopattino sono veicoli.
Possiamo dunque immediatamente affermare che può essere sottoposto al controllo solo chi stia guidando un veicolo compreso bicicletta e monopattino.
Chi si pone alla guida di un veicolo può dunque essere assoggettato al controllo sull’alcolemia nel sangue. Il metodo più utilizzato dalle forza di Polizia è il cosiddetto “precursore“ uno strumento di piccole dimensioni in grado di rilevare la presenza di alcol nel sangue, privo di certificazione riguardante i quantitativi.
L’art 168 Codice della Strada infatti afferma che “Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4 gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12 secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili”.
Se il controllo effettuato con il cd.“precursore“ dà esito positivo il conducente può essere assoggettato al controlo a mezzo di etilomentro che deve essere di tipo omologato ed avere la revisione periodica annuale in corso di validità.
Le forze di Polizia possono (non è un obbligo, ma viene fatto quasi sempre) sottoporre a controllo con etilometro il conducente che sia rimasto coinvolto in incidente stradale e ciò indipendentemente dal possibile utilizzo dello strumento “precursore“.
Vi è una terza casistica che consente alle forze di Polizia di sottopporre il conducente a controllo etilometrico, è il caso del conducente che manifesti sintomi di ebrezza. I più frequenti sono la perdita dell’equibrio, il linguaggio eccessivamente loquace o sconnesso e l’alito vinoso.
Si hanno dunque 3 casistiche che possono indurre al controllo etilometrico :
1-accertamento con i cd “precursori“
2- in caso di incidente stradale
3- se vi è sintomatologia.
E‘ bene ricordare che rifiutare l’accertamento, ovvero assumere un atteggiamento passivo in grado di invalidare il controllo (caso tipico non soffiare un volume d’aria sufficiente) concretizza la violazione penale art 186 c.7 Codice della Strada che viene punita analogamente alla guida con concentrazione nel sangue maggiore di 1,5 g/l (cioè la punizione più elevata).
Deve sempre essere ricordato che le forze di Polizia possono, cosa che generalmente fanno, richiedere al personale del Pronto Soccorso, in caso di incidente stradale con feriti, il test ematico per accertare eventuali violazioni al divieto di guida in stato di ebbrezza. In questo caso il Vigile, il Carabiniere o il Poliziotto chiederà di sottoscrivere una sorta di “liberatoria“ al prelievo. Anche in questo caso il rifiuto ha le conseguenze sanzionatorie citate.
Le forze di Polizia prima di sottoporre il conducente a controllo etilometrico haano l’obbligo di avvertire la persona della facoltà di farsi assistere dal difensore il quale ha diritto di assistere senza “essere preventivamente avvisato“. In sostanza il poliziotto deve avvisare della facoltà di essere assistito dal legale di fiducia, ma non ha l’obbligo di attendere prima di effettuare l’accertamento.
Come visto la casistica degli accertamenti è piuttosto complessa, svariate sono le tipologie di controllo a cui il conducente di veicolo può essere sottoposto e severe sono le sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza alcolica.
E‘ bene però annotare come una buona strategia processuale sia in grado di alleggerire il percorso processuale mettendo in salvo la fedina penale ed evitando le conseguenze peggiori.
Lo Studio Legale Casale & Partners è altamente specializzato nella tutela relativa a questa tipologia di violazioni garantendo sempre la miglior strategia difensiva nel caso di sfortunate vicissitudini.
I controlli per la guida in stato di ebrezza
Come abbiamo visto nella parte dedicata all’aspetto sanzionatorio a cui si rimanda (Guida in stato di ebrezza: le sanzioni) , guidare in stato di ebbrezza è vietato praticamente in ogni Paese, anche se i valori dell'alcolemia sono differenti da stato a stato, le sanzioni previste dal nostro ordinamento possono, nei casi di maggiore assunzione essere alquanto severe e costringere il malcapitato ad un percoso giudiziario anche piuttosto invasivo.
La strumentazione utilizzata per il controlo dell’alcolemia nel sangue è l’Etilometro, i cui modelli sono molteplici, ma più o meno tutti simili a quello dell’illustrazione, questi sono funzionali alla misurazione dell’etanolo contenuto nel sangue.
Ma quando è possibile essere sottoposti a controllo? Le forze di polizia possono sottoporre indiscriminatamente i conducenti al controllo con etilometro?
Preliminarmente occorre osservare come la normativa testualmente affermi che è “vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche“, la norma è quindi rivolta a chi si ponga alla guida di un veicolo. Si noti : anche la bicicletta ed il monopattino sono veicoli. Possiamo dunque immediatamente affermare che può essere sottoposto al controllo solo chi stia guidando un veicolo compreso bicicletta e monopattino.
Chi si pone alla guida di un veicolo può dunque essere assoggettato al controllo sull’alcolemia nel sangue. Il metodo più utilizzato dalle forza di Polizia è il cosiddetto “precursore“ uno strumento di piccole dimensioni in grado di rilevare la presenza di alcol nel sangue, privo di certificazione riguardante i quantitativi.
L’art 168 Codice della Strada infatti afferma che “Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4 gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12 secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili”.
Se il controllo effettuato con il cd.“precursore“ dà esito positivo il conducente può essere assoggettato al controlo a mezzo di etilomentro che deve essere di tipo omologato ed avere la revisione periodica annuale in corso di validità.
Le forze di Polizia possono (non è un obbligo, ma viene fatto quasi sempre) sottoporre a controllo con etilometro il conducente che sia rimasto coinvolto in incidente stradale e ciò indipendentemente dal possibile utilizzo dello strumento “precursore“.
Vi è una terza casistica che consente alle forze di Polizia di sottopporre il conducente a controllo etilometrico, è il caso del conducente che manifesti sintomi di ebrezza. I più frequenti sono la perdita dell’equibrio, il linguaggio eccessivamente loquace o sconnesso e l’alito vinoso.
Si hanno dunque 3 casistiche che possono indurre al controllo etilometrico : 1-accertamento con i cd “precursori“ 2- in caso di incidente stradale 3- se vi è sintomatologia.
E‘ bene ricordare che rifiutare l’accertamento, ovvero assumere un atteggiamento passivo in grado di invalidare il controllo (caso tipico non soffiare un volume d’aria sufficiente) concretizza la violazione penale art 186 c.7 Codice della Strada che viene punita analogamente alla guida con concentrazione nel sangue maggiore di 1,5 g/l (cioè la punizione più elevata).
Deve sempre essere ricordato che le forze di Polizia possono, cosa che generalmente fanno, richiedere al personale del Pronto Soccorso, in caso di incidente stradale con feriti, il test ematico per accertare eventuali violazioni al divieto di guida in stato di ebbrezza. In questo caso il Vigile, il Carabiniere o il Poliziotto chiederà di sottoscrivere una sorta di “liberatoria“ al prelievo. Anche in questo caso il rifiuto ha le conseguenze sanzionatorie citate.
Le forze di Polizia prima di sottoporre il conducente a controllo etilometrico haano l’obbligo di avvertire la persona della facoltà di farsi assistere dal difensore il quale ha diritto di assistere senza “essere preventivamente avvisato“. In sostanza il poliziotto deve avvisare della facoltà di essere assistito dal legale di fiducia, ma non ha l’obbligo di attendere prima di effettuare l’accertamento.
Come visto la casistica degli accertamenti è piuttosto complessa, svariate sono le tipologie di controllo a cui il conducente di veicolo può essere sottoposto e severe sono le sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza alcolica.
E‘ bene però annotare come una buona strategia processuale sia in grado di alleggerire il percorso processuale mettendo in salvo la fedina penale ed evitando le conseguenze peggiori.
Lo Studio Legale Casale & Partners è altamente specializzato nella tutela relativa a questa tipologia di violazioni garantendo sempre la miglior strategia difensiva nel caso di sfortunate vicissitudini.
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