"Commette il reato di violenza privata il datore di lavoro che induce i dipendenti a presentarsi sul luogo di lavoro prima dell'inizio dell'orario contrattualmente stabilito - contro la loro volontà ed al di fuori di qualsiasi contrattazione collettiva - pena una decurtazione dello stipendio."
Questo è quanto viene definito dall'articolo 610 codice penale che tutela la libertà morale e quella di autodeterminarsi spontaneamente al di fuori di qualunque limite o condizione che non sia legittimamente posto.
Per tale ragione non vi è dubbio che la prospettazione ai lavoratori di una decurtazione economica su quanto legittimamente dovuto per ottenere qualcosa al di fuori del contratto di lavoro, costituisce un’ingiusta coartazione da parte del datore di lavoro in quanto effettuata al di fuori di qualsiasi diritto di quest’ultimo ed integra violenza privata.
È quanto affermato dal Tribunale di Rovigo con la sentenza del 2009 che ha ravvisato la violazione della norma penale citata quando il datore di lavora "chiede forzosamente" di svolgere un orario maggiore, anche per solo un quarto d'ora, rispetto a quello stabilito dal contratto e dalla contrattazione collettiva.
Secondo il Tribunale però bisogna provare l'effettiva decurtazione economica in caso di violazione di tale imposizione del datore di lavoro.
Il fatto di avere indotto i dipendenti a presentarsi sul luogo di lavoro prima dell’inizio dell’orario contrattualmente stabilito, contro la loro volontà ed al di fuori di qualsiasi contrattazione collettiva, utilizzando la prefigurazione di una trattenuta sullo stipendio calcolato sul normale periodo di lavoro pattuito, costituiva una coartazione ingiusta della volontà dei predetti tale da integrare la predetta fattispecie criminosa.
Imposizioni sull’orario di lavoro : quando e’ reato
"Commette il reato di violenza privata il datore di lavoro che induce i dipendenti a presentarsi sul luogo di lavoro prima dell'inizio dell'orario contrattualmente stabilito - contro la loro volontà ed al di fuori di qualsiasi contrattazione collettiva - pena una decurtazione dello stipendio."
Questo è quanto viene definito dall'articolo 610 codice penale che tutela la libertà morale e quella di autodeterminarsi spontaneamente al di fuori di qualunque limite o condizione che non sia legittimamente posto.
Per tale ragione non vi è dubbio che la prospettazione ai lavoratori di una decurtazione economica su quanto legittimamente dovuto per ottenere qualcosa al di fuori del contratto di lavoro, costituisce un’ingiusta coartazione da parte del datore di lavoro in quanto effettuata al di fuori di qualsiasi diritto di quest’ultimo ed integra violenza privata.
È quanto affermato dal Tribunale di Rovigo con la sentenza del 2009 che ha ravvisato la violazione della norma penale citata quando il datore di lavora "chiede forzosamente" di svolgere un orario maggiore, anche per solo un quarto d'ora, rispetto a quello stabilito dal contratto e dalla contrattazione collettiva.
Secondo il Tribunale però bisogna provare l'effettiva decurtazione economica in caso di violazione di tale imposizione del datore di lavoro.
Il fatto di avere indotto i dipendenti a presentarsi sul luogo di lavoro prima dell’inizio dell’orario contrattualmente stabilito, contro la loro volontà ed al di fuori di qualsiasi contrattazione collettiva, utilizzando la prefigurazione di una trattenuta sullo stipendio calcolato sul normale periodo di lavoro pattuito, costituiva una coartazione ingiusta della volontà dei predetti tale da integrare la predetta fattispecie criminosa.
Avv. Prof. Debora Bozzetti
Studio Legale Casale & Partners
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